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Puntoricarica Financial Services mediante la collaborazione di un Team di professionisti con comprovata esperienza, propone la propria collaborazione in materia di opposizione al Decreto Ingiuntivo, Atto di Precetto e Atto di Pignoramento.
Saremo al vostro servizio per qualsiasi necessità in merito e per risolvere insieme i vostri problemi.
L'opposizione ad un decreto ingiuntivo si propone, davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, mediante atto di citazione (art. 645 c.p.c.) entro i termini previsti nel decreto stesso (di solito 40 giorni). La citazione in opposizione va notificata al ricorrente nei luoghi di cui all'art 638 c.p.c.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà. Questa è la seconda fase del procedimento monitorio (la prima è quella ingiuntiva, la seconda è quella con rito classico). È interessante notare come si assista ad un'inversione formale delle parti perché il debitore opponente diventa attore (perché propone la domanda di opposizione con atto di citazione) mentre il creditore diventa il convenuto (perché deve difendersi da quello che dice l'attore) tuttavia il debitore nel suo atto di citazione conterrà i fatti estintivi della richiesta creditoria così come dovrebbe essere in realtà una comparsa di risposta (cioè l'atto di costituzione del convenuto resistente).
Nella seconda fase, proprio perché si svolge secondo le regole tipiche del rito ordinario, non potranno essere proposte semplici prove scritte ma solo prove documentali (quindi il creditore che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo in forza di una prova scritta non annoverabile tra le prove documentali difficilmente riuscirà a vincere anche la fase del rito ordinario senza un'altra prova ammissibile).
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può sospendere con ordinanza non impugnabile l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art 642 (art. 649 c.p.c.). Esattamente al contrario il giudice può, nel caso in cui il giudice non abbia garantito la provvisoria esecutività, concederla durante il giudizio di opposizione qualora il creditore provi il periculum in mora.
L'atto di precetto è un istituto processuale del ramo civile del diritto italiano, previsto e disciplinato dall'art. 480 del c.p.c. notificato dalla parte con atto scritto. È un'intimazione volta a far adempiere un obbligo risultante da un titolo esecutivo.
Tale atto costituisce la fase preliminare dell'esecuzione forzata. L'atto di precetto, ai sensi dell'art. 480 c.p.c. deve contenere a pena di nullità:
Il pignoramento è l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata. Consiste nell'atto di ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto compiuto su di esso sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. 491 a 497).
La legge consente strumenti di protezione del patrimonio opponibili ai creditori come il conferimento dei beni ad un fondo patrimoniale, oppure ad un trust di diritto anglosassone.
In primo luogo, è necessaria la presenza di un titolo esecutivo e di un atto di precetto. Il pignoramento può essere iniziato solo dopo la notifica di quest'ultimo atto e dopo il decorso del termine per l’adempimento spontaneo in esso indicato, che non può essere minore di dieci giorni.
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